Condizioni
contrattuali
POLIZZA FIDEJUSSORIA
POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO DI UNO STRANIERO PER TURISMO COME DA DIRETTIVA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 01/03/2000
PREMESSO
· che il
signor _____________________________, cittadino italiano, residente in
____________, codice fiscale n. _________________ (in seguito denominato
"Contraente"),
oppure
che il signor _____________________________, cittadino __________ regolarmente
soggiornante in Italia con permesso di soggiorno che scade il _________,
residente in ____________, codice fiscale n. _________________ (in seguito
denominato "Contraente"),
oppure
che l'ente _____________________________, rientrante nelle categorie di cui
all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con sede
in ____________, codice fiscale/partita IVA n. _________________ (in seguito
denominato "Contraente"),
intende presentare alla Questura della Provincia di _________ (in seguito
denominata "Questura"), territorialmente competente ai sensi
dell'art. 35 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (in seguito indicato come
"Regolamento"), domanda di autorizzazione all'ingresso ed al
soggiorno per un massimo di tre mesi in Italia del signor __________________________,
proveniente da __________________ (in seguito denominato
"Beneficiario"), Ai fini di turismo, come da direttiva del Ministero
dell'Interno del 01/03/2000;
· che il Contraente deve attivare la procedura di cui all'art. 34 del Regolamento,
ed in particolare adempiere agli obblighi di cui al suddetto art. 34, comma 2,
lett. a), c) e d), del Regolamento, limitatamente ad un periodo di soggiorno
del Beneficiario in Italia non superiore ai tre mesi;
· che, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del Regolamento, il Contraente, a
garanzia dei predetti obblighi, è tenuto a depositare presso la Questura
fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, ai sensi della legge
10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni e integrazioni;
TUTTO CIO' PREMESSO
La Società __________________ domiciliata in ______________________ ed in
seguito denominata Società, dichiara di costituirsi fidejussore del Contraente
per il pagamento a favore del Beneficiario, alle condizioni che seguono, nel
caso di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui all'art.
34, comma 2, lett. a), c) e d), del Regolamento, di somme fino alla concorrenza
dell'importo massimo complessivo di Euro 3.905,00 (tremilanovecentocinque/00).
CONDIZIONI GENERALI
Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Beneficiario
Art. 1 - Oggetto della garanzia - La Società garantisce al Beneficiario, con
riferimento al periodo di soggiorno in Italia consentitogli ai sensi dell'art.
23, comma 1, del T.U. e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo
garantito, fermi i limiti per le singole voci indicate in premessa, il
pagamento di quanto dovuto dal Contraente nel caso che questi risulti
inadempiente, in tutto o in parte, agli impegni assunti ai sensi dell'art. 34,
comma 2, lett. a), c) e d), del Regolamento.
Art. 2 - Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente polizza a
favore del Beneficiario ha validità a decorrere dalla data del rilascio per un
periodo di trenta mesi e copre esclusivamente gli inadempimenti verificatisi
nel periodo di soggiorno in Italia consentito al Beneficiario ai sensi dell'art.
23, comma 1, del T.U., pari al massimo a dodici mesi.
Decorso il suddetto termine di validità, la garanzia cessa automaticamente ad
ogni effetto. La garanzia cessa inoltre immediatamente ad ogni effetto nei casi
previsti dall'art. 34, comma 3, lett. a), b) e c), del Regolamento.
Art. 3 - Avviso di sinistro - Pagamento - Ai sensi e per gli effetti dell'art.
1944, comma 2, cod. civ. la presente garanzia è prestata con il beneficio della
preventiva escussione del Contraente.
In caso di inadempimento del Contraente, e fermo il termine di validità della
garanzia di cui all'art. 2, il Beneficiario - con lettera motivata inviata
anche alla Società - inviterà il Contraente a versargli la somma dovuta entro
il termine di 15 giorni.
Trascorso inutilmente tale termine, il Beneficiario, per attivare la garanzia,
invierà alla Società comunicazione scritta circa il mancato pagamento da parte
del Contraente della somma dovuta unitamente alla copia del primo atto del
procedimento esecutivo instaurato dal Beneficiario contro il Contraente.
La Società provvederà al versamento a favore del Beneficiario della somma
dovuta ai sensi della presente garanzia entro il termine di 15 giorni dalla
data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, salvo che il Contraente
abbia proposto opposizione, nel qual caso la Società provvederà al suddetto
versamento entro il termine di 15 giorni dal passaggio in giudicato della
sentenza che riconosce infondata l'opposizione stessa.
Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società
risultino parzialmente o totalmente non dovute.
Art. 4 - Surrogazione - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate,
al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti
gli elementi utili in suo possesso.
Art. 5 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti gli avvisi,
comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza
devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla
Direzione generale della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la
polizza.